Da oggi torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del ministero dell'Economia che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell'intera rata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. E da lunedì sarà possibile presentare i moduli in banca. Il Fondo - operativo dalla fine del 2010 e rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con ulteriori 20 milioni di euro - sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica, il Fondo, che ha consentito finora la sospensione di circa 6 mila mutui, ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione dello “spread”.
I REQUISITI La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. Inoltre, non può presentare la richiesta chi ha usufruito di agevolazioni pubbliche oppure chi ha un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che possono portare alla sospensione delle rate.
LE RICHIESTE I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro. La sospensione del pagamento della rata è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche a uno solo dei mutuatari.
COME FARE Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile attraverso i moduli disponibili sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it). Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente alla banca.
