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L'unione sarda. Cellino, solo un vizio di forma sulle intercettazioni telefoniche

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Una rilievo squisitamente formale sulle intercettazioni. O meglio: sui decreti che le hanno autorizzate. La Cassazione non è andata oltre: non ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza né le esigenze cautelari perché il primo motivo di ricorso è stato ritenuto «assorbente». Dunque, sul presidente del Cagliari calcio Massimo Cellino la sentenza non dice nulla sull'opportunità dell'arresto tantomeno sull'impianto accusatorio.
Incide sulla sostanza, invece, la decisione della Suprema Corte, sollecitata anche dal procuratore generale, per Stefano Lilliu: poiché, in vista dell'udienza del 27 febbraio davanti al Riesame, la Procura non aveva messo a disposizione della difesa i file audio, quelle conversazioni non potevano essere utilizzate per confermare l'arresto dell'assessore di Quartu. Così la Cassazione ha disposto una nuova udienza davanti al Riesame. Si dovrà ridiscutere la revoca della misura cautelare ma senza tener conto delle intercettazioni che, comunque, sono pienamente utilizzabili nel procedimento. Gli avvocati Mariano Delogu e Roberto Nati hanno «l'interesse a usare quelle conversazioni che valutiamo favorevoli a Lilliu, noi vogliamo soltanto ascoltarle tutte».
Ma c'è ancora l'interesse a discutere una misura cautelare già revocata? Andrea Masala, il dirigente comunale che aveva ottenuto dalla Cassazione un “annullamento con rinvio” per difetto di motivazione dell'ordinanza che negava la scarcerazione, aveva rinunciato perché nel frattempo era tornato in libertà. Proprio come Cellino e Lilliu.
Comunque sia, la sentenza della Cassazione, nella parte che ha accolto il ricorso dei difensori del patron rossoblù, ha sottolineato che «il pm deve presentare al giudice gli elementi sui quali fonda la richiesta di arresto: se si basa sul contenuto delle conversazioni intercettate, devono essere trasmessi anche i decreti che le hanno autorizzate, al fine di consentire al giudice di controllare la legittimità della captazione. L'omessa trasmissione di tali decreti non determina l'inutilizzabilità delle conversazioni poiché questa si verifica solo nelle ipotesi previste dal codice di procedura penale, tra le quali non rientra l'omissione anzidetta». Per questi motivi, l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Cagliari, il 28 febbraio, aveva concesso i domiciliari a Cellino (accusato di peculato e falso ideologico per i lavori nello stadio del Cagliari calcio, a Is Arenas, nel comune di Quartu) e negato la revoca dell'arresto disposto dal tip 14 giorni prima, «va annullata con rinvio al Tribunale che procederà a nuova deliberazione, previa acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per il controllo della legittimità a monte delle captazioni».
Quei decreti ci sono: le intercettazioni erano state disposte d'urgenza dal pm Enrico Lussu e poi convalidate dal gip. In vista del Riesame, però, il pm non li aveva allegati al fascicolo perché contenevano i nomi di altri indagati sottoposti a intercettazione. Mettere a disposizione della difesa quegli atti significava informare gli altri indagati che il loro telefono era sotto controllo, vanificando l'intercettazione stessa. Il Tribunale del Riesame sul punto aveva dato ragione al pm, la Cassazione no. E allora, ammesso che ci sia ancora un interesse delle parti, si dovrà tenere una nuova udienza dopo che la difesa avrà consultato quei decreti autorizzativi. Su questo punto la Cassazione ha peraltro respinto il ricorso dei difensori di Lilliu nella parte in cui sollecitavano la nullità dell'arresto firmato dal gip il 14 febbraio per la mancata trasmissione al Tribunale dei decreti che hanno autorizzato le intercettazioni.
Maria Francesca Chiappe

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